Onorevoli Colleghi! - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», fu voluta dal legislatore per garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, promuovendone la piena integrazione nella famiglia e nella società.
La formulazione vigente del comma 5 dell'articolo 33 della citata legge n. 104 del 1992, a causa della sua equivoca espressione, ha generato alcuni dubbi interpretativi che hanno portato, specie in sede giudiziaria, alla elaborazione di orientamenti restrittivi che mortificano la ratio stessa della norma, che è quella di assicurare e affidare, nella nostra società, l'assistenza del portatore grave di handicap al proprio nucleo familiare.
Nel tentativo di fugare tali dubbi e di rafforzare la tutela dei portatori di handicap - anche sulla scia della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città», che con l'articolo 19 ha modificato il comma 5 dell'articolo 33 della citata legge n. 104 del 1992, così da non prevedere più come requisito la convivenza con il portatore di handicap - con la presente proposta di legge si propone una ulteriore modifica del medesimo comma 5.
Giova ricordare che le circolari del Ministero delle finanze del 9 luglio 1997 e del 7 ottobre 1998 fanno riferimento alla necessità che, per potere dare corso all'applicazione dell'agevolazione in